Relazione ONU – ITA – Comitato per i diritti dell’infanzia – 80° sessione
Osservazioni conclusive sulla quinta e sesta relazione combinata periodica dell’Italia – CRC oss. conclusive ITA
- Introduzione
- 1. Il Comitato ha esaminato la quinta e la sesta relazione periodica dell’Italia (CRC/C/ITA/5-6) nelle sue riunioni 2354 e 2355 (CRC/C/SR. 2354 e 2355), tenutesi il 22 e 23 gennaio 2019 e ha adottato le presenti osservazioni conclusive nella sua 2370a riunione, svoltasi il 1° febbraio 2019.
- 2. Il Comitato accoglie con favore la presentazione della quinta e sesta relazione combinata dello Stato Membro2 e le risposte scritte all’elenco di preoccupazioni (CRC/C/ITA/Q/5-6/Add.1), che hanno permesso una migliore comprensione della situazione dei diritti dei bambini nello Stato Membro. Il Comitato esprime apprezzamento per il dialogo costruttivo svolto con una delegazione di alto livello e multisettoriale dello Stato Membro.
- Misure di follow-up adottate e progressi realizzati dallo Stato Membro
- 3. Il Comitato si compiace dei progressi compiuti dallo Stato Membro in vari settori, tra cui la ratifica o l’adesione agli strumenti internazionali, in particolare la ratifica del Protocollo Opzionale alla Convenzione sui Diritti dell’infanzia in una procedura di comunicazione (3), nel 2016; la Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate (4), nel 2015; il Protocollo Opzionale al Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali (5), nel 2015; il Protocollo Opzionale alla Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (6), nel 2013; e la Convenzione del Consiglio d’Europa del 2007 per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali (Convenzione di Lanzarote) (7), nel 2013. Il Comitato prende atto con apprezzamento anche delle misure legislative, istituzionali e politiche adottate per attuare la Convenzione, in particolare l’adozione della Legge 71 del 29 maggio 2017 sulla protezione dei bambini nella prevenzione e lotta contro il cyberbullismo; la Legge n. 47 del 7 aprile 2017 sulle misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati; il Decreto legislativo n. 66 del 13 aprile 2017 sulle norme per la promozione dell’inclusione degli studenti con disabilità (8); e il Quarto piano nazionale di azione e interventi per la protezione dei diritti e lo sviluppo di bambini e adolescenti (9) del 2016.
1* Adottato dal Comitato nella sua ottantesima sessione (14 gennaio – 1° febbraio 2019).
2 In questo documento si fa riferimento allo Stato italiano
3 https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OPICCRC.aspx
4 https://treaties.un.org/doc/publication/ctc/ch_iv_16.pdf
5 https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/opcescr.aspx
6 https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/opcat.aspx
7 https://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/documenti/2013-11-18_Convenzione%20Lanzarote.pdf
8 http://2.flcgil.stgy.it/files/pdf/20170517/decreto-legislativo-66-del-13-aprile-2017-inclusione-scolastica-studenti-con-disabilita.pdf
9 http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/infanzia-e-adolescenza/focus-on/Piano-di-azione/Documents/IV-Piano-%20Azione-infanzia.pdf
- Principali aree di preoccupazione e raccomandazioni
- 4. Il Comitato ricorda allo Stato Membro l’indivisibilità e l’interdipendenza di tutti i diritti sanciti dalla Convenzione e sottolinea l’importanza di tutte le raccomandazioni contenute nelle presenti osservazioni conclusive. Il Comitato desidera richiamare l’attenzione dello Stato Membro sulle raccomandazioni riguardanti i seguenti settori, per i quali devono essere adottate misure urgenti: assegnazione delle risorse (paragrafo 8); non discriminazione (paragrafo 15); istruzione (paragrafo 32); bambini in cerca di asilo e rifugiati (paragrafo 34); e bambini in situazioni di migrazione (paragrafo 36).
- 5. Il Comitato raccomanda allo Stato Membro di garantire la realizzazione dei diritti dei bambini in conformità con la Convenzione e i suoi Protocolli Opzionali durante tutto il processo di attuazione dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile (10). Invita inoltre lo Stato Membro a garantire la partecipazione significativa dei bambini alla progettazione e all’attuazione di politiche e programmi volti a raggiungere i 17 Obiettivi (11) per quanto riguarda i bambini.
- Misure generali di attuazione (articoli 4, 42 e 44 (6))
-Coordinazione
- 6. Il Comitato esorta lo Stato Membro a definire un mandato chiaro e un’autorità sufficiente in seno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento per le Politiche Familiari) per coordinare tutte le attività connesse all’attuazione della Convenzione a livello intersettoriale, nazionale, regionale e livelli locali e rafforzare il ruolo dell’Osservatorio Nazionale sull’Infanzia e l’Adolescenza nell’ambito di un tale organismo di coordinamento interministeriale. Lo Stato Membro dovrebbe garantire che l’Osservatorio Nazionale sull’Infanzia e l’Adolescenza disponga delle risorse umane, tecniche e finanziarie necessarie per il suo effettivo funzionamento.
-Allocazione di risorse
- 7. Il Comitato apprezza gli sforzi intrapresi dallo Stato Membro dal 2012 per mitigare gli impatti negativi e in particolare gli alti livelli di disoccupazione e povertà, inclusa la povertà infantile, che sono il risultato delle misure di austerità attuate dal governo dal 2010. Tuttavia, il Comitato esprime preoccupazione per il fatto che le misure di austerità continuano a minare l’effettiva tutela dei diritti dei minori nello Stato Membro e che la preparazione, l’approvazione, l’esecuzione e il monitoraggio dei bilanci sono carenti di una prospettiva sui diritti dei minori.
- 8. Con riferimento al suo Commento Generale n. 19 (2016) sul bilancio pubblico per la realizzazione dei diritti dei bambini, il Comitato raccomanda allo Stato Membro di:
(a) Condurre, con la piena partecipazione dei bambini, una valutazione completa dell’impatto delle misure di austerità sulla realizzazione dei diritti dei bambini e, sulla base dei risultati di tale valutazione, elaborare una strategia per affrontare più efficacemente tali impatti e garantire che i diritti dei bambini, in particolare dei bambini appartenenti a comunità svantaggiate ed emarginate, non vengano ulteriormente influenzati negativamente;
10 https://www.unric.org/it/agenda-2030
11 https://www.unric.org/it/images/2016/April/UN_DPI_SDG_presentation_ITA_PDF.pdf
(b) Assegnare adeguate risorse umane, finanziarie e tecniche a tutti i livelli di governo per l’attuazione di tutte le politiche, i piani, i programmi e le misure legislative rivolte ai bambini, in particolare ai bambini nelle comunità svantaggiate ed emarginate;
(c) Stabilire meccanismi appropriati e processi inclusivi attraverso i quali la società civile, il pubblico e i bambini possano partecipare a tutte le fasi del processo di bilancio, compresa la formulazione, l’implementazione e la valutazione;
(d) Condurre valutazioni regolari dell’impatto delle dotazioni di bilancio sui minori per garantire che siano efficaci, efficienti, sostenibili e coerenti con il principio di non discriminazione;
(e) Utilizzare un approccio volto ai diritti dei minori nel processo di bilancio, includendo indicatori specifici e un sistema di tracciamento per l’assegnazione e l’uso delle risorse per i bambini in tutto il bilancio e nei settori e agenzie pertinenti, e utilizzare questo sistema di monitoraggio per le valutazioni d’impatto su come gli investimenti in qualsiasi settore possano servire il miglior interesse del minore, garantendo che venga misurato il diverso impatto di tali investimenti su ragazze e ragazzi;
(f) definire le linee di bilancio per tutti i bambini, con un’attenzione particolare a quelli in situazioni svantaggiate o vulnerabili che possono richiedere misure sociali costruttive e assicurarsi che tali linee di bilancio siano protetti, anche in situazioni di crisi economica, disastri naturali o altre emergenze;
(g) Rafforzare le capacità istituzionali per individuare, indagare e perseguire penalmente la corruzione e assicurare, anche attraverso l’eradicazione della corruzione nelle procedure di appalto pubblico e il sovrapprezzo dei contratti per la fornitura di beni e servizi pubblici, che i fondi assegnati a tutti i programmi a sostegno del la realizzazione dei diritti dei bambini a livello nazionale, regionale e locale siano spesi in modo completo ed efficiente.
Raccolta dati
- 9. Con riferimento al suo Commento Generale n. 5 (2003) sulle misure generali di attuazione, il Comitato raccomanda allo Stato Membro di continuare a migliorare il proprio sistema di raccolta dati, in particolare il Sistema informativo dei servizi sociali, anche estendendo continuamente il proprio set di dati, per coprire tutti i settori della Convenzione e suddividere i dati per età, sesso, disabilità, ubicazione geografica, origine etnica e nazionale e background socioeconomico, al fine di facilitare l’analisi della situazione di tutti i bambini, in particolare quelli in situazioni di vulnerabilità.
Monitoraggio indipendente
- 10. Il Comitato ricorda la sua precedente raccomandazione (CRC / C / ITA / CO / 3-4, paragrafo 13) e raccomanda allo Stato Membro di:
(a) Fornire piena indipendenza e autonomia all’Autorità Italiana per l’Infanzia e l’Adolescenza;
(b) aumentare le risorse umane, tecniche e finanziarie dell’Autorità;
(c) Istituire un’Istituzione Nazionale per i Diritti Umani in conformità con i Principi di Parigi (12).
12 http://unipd-centrodirittiumani.it/it/strumenti_internazionali/Principi-relativi-allo-status-delle-istituzioni-nazionali-per-i-diritti-umani-1993/73
Disseminazione, sensibilizzazione e formazione
- 11. Riconoscendo gli sforzi dello Stato Membro, includendo la compilazione di alcuni documenti ufficiali accessibili in ETR (Easy To Read- Facile da leggere), il Comitato raccomanda allo Stato Membro di:
(a) Intensificare i suoi sforzi per diffondere informazioni sulla Convenzione e sui suoi Protocolli Opzionali, anche attraverso programmi di sensibilizzazione, ai genitori, al più ampio pubblico e ai bambini in un modo a misura di bambino, alle organizzazioni basate sulla fede, e ai legislatori e ai giudici per assicurare la loro applicazione in ambito legislativo e nei processi giudiziari;
(b) Rafforzare i suoi programmi di formazione per tutti i professionisti che lavorano con e per i bambini, anche implementando un programma per i diritti dei bambini con un approccio volto alla formazione del formatore.
Società civile
- 12. Il Comitato è profondamente preoccupato dalle continue campagne diffamatorie contro alcune organizzazioni della società civile impegnate in operazioni di ricerca e soccorso per migranti, compresi i bambini, nel Mediterraneo. Il Comitato esorta lo Stato membro a garantire i diritti e la libertà di azione della società civile e ad assicurare che il salvataggio dei migranti non sia considerato un crimine.
- Definizione di bambino (articolo 1)
Età minima per il matrimonio
- 13. Il Comitato raccomanda allo Stato Membro di modificare il Codice Civile per rimuovere tutte le eccezioni che consentono il matrimonio al di sotto dei 18 anni.
- Principi generali (articoli 2, 3, 6 e 12)
Non discriminazione
(CRC/C/ITA/CO/3-4, para. 24), in particolare:
- 14. Il Comitato ribadisce le sue precedenti preoccupazioni (CRC / C / ITA / CO / 3-4, paragrafo 24), in particolare:
- a) disparità tra le regioni nell’accesso ai servizi di assistenza sanitaria, il tenore minimo di vita e l’istruzione per tutti i bambini in tutto il paese;
(b) La prevalenza di atteggiamenti negativi nei confronti dei minori in base al loro status, origine, orientamento sessuale o identità di genere.
- 15. Prendendo atto degli Obiettivi 5.1 e 10.3 per lo Sviluppo Sostenibile, il Comitato raccomanda che lo Stato Membro garantisca piena protezione contro tutte le forme di discriminazione, inclusa la prevenzione dell’odio nazionale, razziale o religioso:
- a) Adottando misure urgenti per affrontare le disparità tra le regioni all’accesso ai servizi sanitari, il tenore di vita minimo, l’alloggio adeguato, compresa la prevenzione degli sfratti forzati, lo sviluppo sostenibile e l’istruzione di tutti i bambini in tutto il paese;
(b) Rafforzare le misure per combattere gli atteggiamenti negativi tra i rappresentanti dello Stato e il pubblico;
(c) Rafforzare altre attività preventive contro la discriminazione e, se necessario, intraprendere azioni positive a beneficio dei bambini e in particolare dei bambini in situazioni marginali e svantaggiate, come i richiedenti asilo, i rifugiati e i bambini migranti; i bambini apolidi; i bambini appartenenti a minoranze, compresi i bambini Rom, Sinti e Caminanti; i bambini nati da genitori non sposati; i bambini LBGT e i bambini che vivono in famiglie LGBT; i bambini intersessuali; i bambini con disabilità; e i bambini che vivono per strada.
Il miglior interesse del bambino
- 16. Riconoscendo gli sforzi compiuti dallo Stato Membro per integrare il principio dell’interesse superiore del minore nella sua legislazione e in riferimento al Commento Generale n. 1413 (2013) del Comitato sul diritto del minore a far valere i suoi interessi migliori come considerazione primaria, il Comitato raccomanda allo Stato Membro di:
- a) Rafforzare i suoi sforzi per garantire che il principio dell’interesse superiore del minore sia adeguatamente integrato e interpretato coerentemente e applicato in tutte le regioni del paese in tutti i procedimenti e le decisioni legislative, amministrative e giudiziarie e in tutte le politiche, i programmi e i progetti che sono rilevanti e hanno un impatto sui bambini, in particolare in relazione ai minori non accompagnati o separati;
(b) Sviluppare procedure e criteri per fornire indicazioni a tutti i professionisti competenti per determinare l’interesse superiore del minore in ogni area e per dare al miglior interesse del bambino il giusto peso in quanto considerazione primaria, in particolare in relazione ai minori non accompagnati o separati arrivati nello Stato;
(c) Diffondere tra i professionisti che lavorano con e per i bambini e al pubblico in generale, in particolare ai bambini in una modalità adatta ai bambini, il Commento Generale n. 14 (2013) del Comitato sul diritto del minore di avere il proprio interesse preso in considerazione come considerazione primaria.
Rispetto per le opinioni del bambino
- 17. Accogliendo con favore l’introduzione nella legislazione sul diritto del bambino di essere ascoltato in contesti selezionati, e ribadendo le sue precedenti raccomandazioni (CRC/C/ITA/CO/3-4, paragrafo 27), con riferimento al suo Commento Generale n. 12 (2009) sul diritto del bambino di essere ascoltato, il Comitato raccomanda allo Stato Membro di:
(a) Introdurre una disposizione legislativa completa che stabilisca il diritto del bambino di essere ascoltato senza alcuna discriminazione dovuta all’età, invalidità o qualsiasi altra circostanza, sia nell’ambiente familiare che in qualsiasi procedura amministrativa, giudiziaria o di mediazione in cui il minore sia coinvolto e di garantire che l’opinione del minore sia presa in considerazione in base all’età e alla maturità del bambino e di adottare di conseguenza norme e regolamenti di applicazione uniformi nazionali, in particolare in relazione a tutte le decisioni concernenti minori non accompagnati o separati arrivati nello Stato Membro;
13 http://gruppocrc.net/il-comitato-onu-sui-diritti-dell/
(b) Condurre ricerche per identificare le questioni più importanti per i bambini e il modo in cui le loro voci siano ascoltate nelle decisioni familiari che riguardano la loro vita, nelle comunità e nelle scuole, e i canali attraverso i quali attualmente e potenzialmente abbiano la maggiore influenza sul processo decisionale nazionale e locale;
(c) Promuovere la partecipazione significativa e autorizzata di tutti i bambini all’interno della famiglia, delle comunità e delle scuole e includere i bambini nel processo decisionale in tutte le questioni relative ai bambini, anche in materia ambientale;
(d) Sviluppare kit di strumenti per la consultazione pubblica sullo sviluppo della politica nazionale per standardizzare tale consultazione ad un livello elevato di inclusività e partecipazione, compresa la consultazione con i minori su questioni che li riguardano;
(e) Istituzionalizzare i “Consigli Comunitari per i Minori” (14) come evento regolare, e garantire che essi ricevano un mandato significativo e risorse umane, tecniche e finanziarie adeguate, al fine di facilitare l’effettivo impegno dei bambini nei processi legislativi nazionali su questioni che li riguardano.
- Diritti civili e libertà (articoli 7, 8 e 13-17)
Registrazione delle nascite/nome e nazionalità
- 18. In vista dell’Obiettivo 16.9 per lo Sviluppo Sostenibile e in riferimento alle precedenti raccomandazioni (CRC / C / ITA / CO / 3-4, paragrafo 29), il Comitato raccomanda allo Stato Membro di:
(a) Adottare misure per prevenire l’apolidia e assicurare l’effettiva attuazione della legge che regola l’acquisizione della cittadinanza italiana alla nascita per i bambini altrimenti apolidi;
(b) Adottare una legislazione per migliorare le procedure di determinazione dell’apolidia in linea con gli standard internazionali;
(c) riprendere le riunioni del gruppo di lavoro sullo status giuridico di Rom, Sinti e Caminanti e adottare misure per migliorare la situazione dei bambini privi di documenti o apolidi appartenenti a queste comunità;
(d) Prendere in considerazione la ratifica della Convenzione europea sulla nazionalità del 1997.
- Violenza contro i bambini (articoli 19, 24 (3), 28 (2), 34, 37 (a) e 39)
Violenza contro i bambini, compreso l’abuso e il trascurare i bambini
- 19. Pur rilevando iniziative positive, tra cui la sensibilizzazione sulla violenza di genere e sessuale nei confronti dei minori, il Comitato si rammarica che un sistema nazionale di raccolta, analisi e diffusione dei dati e un’agenda di ricerca sulla violenza e i maltrattamenti dei bambini non siano stati istituiti. Prendendo atto dell’Obiettivo 16.2 per lo Sviluppo Sostenibile e con riferimento al Commento Generale n. 13 (2011) sul diritto del minore alla libertà da ogni forma di violenza e alle sue precedenti raccomandazioni (CRC / C / ITA / CO / 3-4, paragrafo 44), il Comitato raccomanda allo Stato Membro di:
14 https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fITA%2f5-6&Lang=en Relazione congiunta quinta e sesta relazione periodica presentata dall’Italia ai sensi dell’articolo 44 della Convenzione, previsto per il 2017 – 73. La partecipazione delle giovani generazioni ad attività legislative e politiche è promossa a scuola, nelle associazioni e nei partiti politici, offrendo il diritto di votare Ai rappresentanti a scuola, nel consiglio dei bambini e così via. I Consigli degli adolescenti sono organismi istituiti dalle autorità locali e dai comuni per sostenere il processo decisionale. Sono presenti anche a livello regionale, con l’assistenza e il coordinamento del difensore civico regionale (ad esempio il progetto “Partecipare, Infinito Presente” realizzato dalla rete PIDIDA, dal NACA e da diverse Regioni). Esempio a Trento https://www.vivoscuola.it/Schede-informative/Consulta-Provinciale-degli-Studenti
(a) Utilizzando l’indagine nazionale 2015 sui maltrattamenti dei bambini come punto di partenza, creare un sistema nazionale per monitorare e raccogliere dati sulla violenza contro i bambini, in particolare su tutti i casi di violenza domestica contro i bambini e sulla violenza contro i bambini in situazioni emarginate e svantaggiate, e intraprendere una valutazione globale della portata, delle cause e della natura di tale violenza;
(b) Rafforzare ulteriormente i programmi di sensibilizzazione e di educazione – comprese campagne – con il coinvolgimento dei bambini, al fine di formulare una strategia globale per prevenire e combattere la violenza contro i bambini, compresi l’abuso e l’abbandono dei minori;
(c) Introdurre una definizione completa e precisa di violenza contro i bambini nella legislazione;
(d) Incoraggiare programmi basati sulla comunità volti a prevenire e contrastare la violenza domestica, l’abuso e l’abbandono dei minori, anche coinvolgendo vittime, volontari e membri della comunità e fornendo loro supporto formativo;
(e) Garantire che i bambini vittime di violenza ricevano cure specializzate, sostegno e riparazione appropriata.
Punizione corporale
- 20. Prendendo atto dell’Obiettivo 16.2 per lo Sviluppo Sostenibile, il Comitato, con riferimento al suo Commento Generale n. 8 (2006) sul diritto del minore alla protezione dalle punizioni corporali e da altre forme di punizione crudeli o degradanti, ribadisce le sue precedenti raccomandazioni (CRC / C / ITA / CO / 3-4, paragrafo 35) e sollecita lo Stato Membro a:
(a) Proibire esplicitamente le punizioni corporali, per quanto lievi, per legge in tutti i contesti;
(b) Sensibilizzare i genitori e il pubblico in generale sugli effetti nocivi delle punizioni corporali per il benessere dei bambini;
(c) Promuovere forme alternative positive di educazione dei figli e disciplinari, non violente e partecipative.
- 21. Accoglie favorevolmente il piano nazionale per la prevenzione e la lotta contro gli abusi e lo sfruttamento sessuale dei bambini 2015-2017 e la rivitalizzazione dell’Osservatorio per contrastare la pedofilia e la pornografia infantile, il Comitato è preoccupato per i numerosi casi di bambini vittime di abusi sessuali da parte di personale religioso della Chiesa Cattolica nel territorio dello Stato Membro e per il basso numero di indagini criminali e azioni penali da parte della magistratura italiana. Con riferimento alle sue precedenti raccomandazioni (CRC / C / ITA / CO / 3-4, par. 75) e al commento generale n. 13 (2011) sul diritto del bambino alla libertà e contro tutte le forme di violenza nei suoi confronti e prendendo atto dell’Obiettivo 16.2 per lo Sviluppo Sostenibile, il Comitato raccomanda all’Italia di:
(a) Adottare, con il coinvolgimento attivo dei bambini, un nuovo piano nazionale per prevenire e combattere l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei bambini e assicurarne l’uniforme implementazione su tutto il suo territorio e a tutti i livelli di governo;
(b) Istituire una commissione d’inchiesta indipendente e imparziale per esaminare tutti i casi di abuso sessuale di bambini da parte di personale religioso della Chiesa Cattolica;
(c) Garantire l’indagine trasparente ed efficace di tutti i casi di violenza sessuale presumibilmente commessi da personale religioso della Chiesa Cattolica, il perseguimento dei presunti autori, l’adeguata punizione penale di coloro che sono stati giudicati colpevoli, e il risarcimento e la riabilitazione delle vittime minorenni, comprese coloro che sono diventate adulte;
(d) Stabilire canali sensibili ai bambini, per i bambini e altri, per riferire sulle violenze subite;
(e) Proteggere i bambini da ulteriori abusi, tra l’altro assicurando che alle persone condannate per abuso di minori sia impedito e dissuaso il contatto con i bambini, in particolare a livello professionale;
(f) Intraprendere tutti gli sforzi nei confronti della Santa Sede per rimuovere gli ostacoli all’efficacia dei procedimenti penali contro il personale religioso della Chiesa Cattolica sospettato di violenza su minori, in particolare nei Patti Lateranensi rivisti nel 1985, per combattere l’impunità di tali atti;
(g) Rendere obbligatorio per tutti, anche per il personale religioso della Chiesa Cattolica, la segnalazione di qualsiasi caso di presunta violenza su minori alle autorità competenti dello Stato Membro;
(h) Modificare la legislazione che attua la Convenzione di Lanzarote in modo da garantire che non escluda il volontariato, compreso il personale religioso della Chiesa Cattolica, dai suoi strumenti di prevenzione e protezione.
In merito alla violenza di genere
- 22. Il Comitato attira l’attenzione dello Stato Membro sull’Obiettivo 5.2 per lo Sviluppo Sostenibile e lo sollecita a:
(a) Garantire che le accuse di crimini legati alla violenza di genere, compresa la tratta di bambini stranieri, in particolare le ragazze, siano accuratamente indagate e che i responsabili siano consegnati alla giustizia;
(b) Fornire regolari corsi di formazione per giudici, avvocati, procuratori, polizia e altri gruppi professionali competenti su procedure standardizzate, di genere e di allerta per i minori per quanto riguarda le vittime e su come gli stereotipi di genere da parte del sistema giudiziario influiscano negativamente sulla rigorosa applicazione della legge;
(c) Garantire la riabilitazione dei minori vittime di violenze di genere.
- 23. Il Comitato raccomanda allo Stato Membro di:
(a) Sviluppare e attuare un protocollo di assistenza sanitaria basato sui diritti dell’infanzia per i bambini intersessuali, stabilendo le procedure e le misure che i gruppi sanitari devono seguire, assicurando che nessuno sia sottoposto a cure mediche o chirurgiche non necessarie durante l’infanzia o la fanciullezza, garantire l’integrità, autonomia e autodeterminazione dei bambini interessati, e fornire alle famiglie con bambini intersessuali un’adeguata consulenza e sostegno;
(b) Educare e formare professionisti medici e psicologici sulla gamma delle diversità sessuali e biologiche e fisiche, sulla diversità e sulle conseguenze di interventi chirurgici e di altro tipo non necessari per i bambini intersessuali.
- Ambiente familiare e assistenza alternativa
(articoli 5, 9-11, 18 (1) e (2), 20-21, 25 e 27 (4))
- 24. Il Comitato accoglie con favore l’adozione della Legge n. 173/2015, che modifica la Legge 184/1983 sul diritto del minore ad una famiglia e relativa al diritto del minore in affidamento di mantenere un rapporto affettivo con il genitore affidatario anche dopo la fine dell’affidamento, e di varie linee guida nazionali in questo settore, e per le indagini condotte su bambini privati di un ambiente familiare. Ricordando le sue raccomandazioni precedenti (CRC / C / ITA / CO / 3-4, paragrafo 40) e richiamando l’attenzione dello Stato Membro sulle Linee guida per la Cura Alternativa dei Bambini (15) (Risoluzione 64/142 dell’Assemblea Generale, allegato), il Comitato raccomanda allo Stato Membro di:
(a) Continuare a rivedere le sue politiche sull’assistenza alternativa per i bambini privati di un ambiente familiare per ridurre l’affidamento alle organizzazioni della società civile, comprese le organizzazioni religiose, al fine di sviluppare un sistema più integrato, basato sui diritti dei minori e responsabile, che integri l’assistenza tradizionale fornita dalla famiglia allargata con particolare attenzione all’interesse superiore del minore;
(b) Garantire che gli orientamenti nazionali siano applicati in modo efficace e appropriato su base di parità e nella stessa misura in diverse regioni del paese, tenendo conto del fatto che esistono diverse forme di collocamento familiare di tipo familiare in diverse regioni;
(c) Garantire che la rimozione di bambini dalla famiglia, compresi quelli con disabilità, sia consentita in ogni singolo caso solo dopo un’attenta valutazione del migliore interesse, e che sia efficacemente monitorata; (
(d) Adottare misure per ampliare il sistema di affido per i bambini che non possono stare con le loro famiglie, al fine di andare oltre l’istituzionalizzazione dei bambini;
(e) Istituire un registro nazionale dei minori privati di un ambiente familiare, sulla base di criteri uniformi e chiari su tutto il territorio dello Stato Membro
- 25. In riferimento alle sue precedenti raccomandazioni (CRC / C / ITA / CO / 3-4, paragrafo 42), il Comitato raccomanda allo Stato Membro di:
(a) Raccogliere, in modo sistematico e continuo, dati statistici disaggregati e informazioni pertinenti sulle adozioni nazionali e internazionali, al fine di comprendere meglio e affrontare il fenomeno;
(b) Creare una base dati nazionale dei bambini, compresi i bambini con disabilità, idonei per l’adozione e le famiglie dichiarate idonee all’adozione pienamente operative;
(c) Garantire nella pratica che le opinioni del bambino siano ascoltate nei processi di adozione in conformità con le capacità in evoluzione del bambino. Illicit transfer and non-return Trasferimento illecito e mancata restituzione
- 26. Il Comitato raccomanda allo Stato Membro, al fine di garantire il diritto del minore a mantenere relazioni personali con entrambi i genitori e alla luce della Convenzione dell’Aia sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori e il ritorno dei bambini rapiti allo Stato, di considerare la possibilità di rivedere le disposizioni del codice penale che criminalizzano il rapimento internazionale di minori, al fine di rendere più facile per un genitore che ha rapito un figlio il ritorno nello Stato Membro insieme al bambino rapito.
- Disabilità, salute e benessere di base (articoli 6, 18 (3), 23, 24, 26, 27 (1) – (3) e 33)
Bambini con disabilità
15 https://www.unicef.org/protection/alternative_care_Guidelines-English.pdf
- 27. Pur accogliendo con favore i progressi compiuti in merito all’attuazione dei diritti dei bambini con disabilità e con riferimento al Commento Generale n. 9 (2006) sui diritti dei minori con disabilità, il Comitato raccomanda che lo Stato membro istituisca una strategia globale per l’inclusione dei bambini con disabilità e:
(a) Migliorare la raccolta di dati sui bambini con disabilità, in particolare bambini molto piccoli e bambini con disabilità intellettive e psicosociali, e sviluppare un sistema efficiente per diagnosticare la disabilità, che è necessario per mettere in atto politiche e programmi appropriati, in consultazione con i bambini con disabilità e le loro organizzazioni rappresentative;
(b) Adottare standard minimi nazionali in materia di servizi di qualità per l’educazione della prima infanzia e qualifiche e formazione del personale educativo adeguate ai bisogni educativi speciali dei bambini con disabilità, nonché l’uso di metodi adattati sin dalla prima infanzia;
(c) Formare insegnanti e professionisti specializzati aggiuntivi in classi inclusive per fornire supporto individuale e tutta la dovuta attenzione ai bambini con difficoltà di apprendimento;
(d) intraprendere campagne di sensibilizzazione al fine di combattere la stigmatizzazione e il pregiudizio contro i bambini con disabilità e promuovere un’immagine positiva di tali bambini;
(e) Affrontare le esigenze specifiche dei bambini con disturbi dello spettro autistico e in particolare garantire che siano pienamente integrati in tutti gli ambiti della vita sociale, comprese le attività ricreative e culturali, assicurare che l’educazione inclusiva sia adeguata alle loro esigenze, istituire meccanismi di individuazione, fornire una formazione adeguata ai professionisti e assicurare che questi bambini traggano efficacemente beneficio dai programmi di sviluppo della prima infanzia basati sulla conoscenza scientifica. Health and health services Salute e servizi sanitari
- 28. Il Comitato accoglie con favore i significativi progressi nella riduzione della mortalità infantile e una serie di iniziative in materia di salute dei bambini, compresa la definizione dei nuovi Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria (LEA) e la fornitura di fondi adeguati per uno Screening Esteso obbligatorio dei Neonati (SNE) che fa parte dei LEA. Con riferimento al suo Commento Generale n. 15 (2013) sul diritto del bambino al godimento del più alto standard di salute raggiungibile e prendendo atto del target 3.8 degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, il Comitato raccomanda allo Stato Membro di:
- a) Sensibilizzare sull’importanza delle vaccinazioni e assicurare una copertura immunitaria completa contro le malattie infantili;
(b) Prendere misure per migliorare la pratica dell’allattamento esclusivo al seno per i primi 6 mesi di età dei bambini attraverso misure di sensibilizzazione.
Salute mentale
- 29. Rilevando la continua assenza di un sistema completo per monitorare lo stato di salute mentale dei bambini, l’accesso limitato a un’adeguata assistenza sanitaria mentale per i bambini con disturbi neuropsichiatrici, l’aumento del numero di bambini con problemi comportamentali e bambini con diagnosi di ADD/ADHD, e l’aumento della prescrizione di psicotropi o psicostimolanti e antidepressivi, e prendendo nota del target 3.4 degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, il Comitato raccomanda allo Stato Membro di:
(a) Garantire un sistema uniforme e integrato di servizi di assistenza neuropsichiatrica infantile e adolescenziale in tutto lo Stato Membro, dotati di sufficienti risorse umane, tecniche e finanziarie;
(b) Istituire un efficace sistema di monitoraggio per la salute mentale dei bambini e degli adolescenti e condurre uno studio sulle cause profonde dell’aumento delle diagnosi di ADD/ADHD e delle prescrizioni di farmaci;
(c) Assicurare che le diagnosi di bambini con ADD/ADHD siano attentamente esaminate e che la prescrizione di farmaci sia utilizzata come misura di ultima istanza e solo dopo una valutazione individualizzata dell’interesse superiore di quel bambino;
(d) Assicurarsi che i bambini e i loro genitori siano adeguatamente informati sui possibili effetti collaterali della prescrizione di farmaci e sulle alternative non mediche.
Standard di vita
- 30. Il Comitato prende atto delle riforme del sistema di protezione sociale, in particolare della sostituzione del “reddito da inclusione” (REI) con il “reddito di cittadinanza”, che può tuttavia escludere progressivamente le persone maggiormente a rischio di povertà, come quelle in posti di lavoro temporanei e a bassa retribuzione, così come le minoranze, le donne e i bambini, attraverso un’ulteriore disuguaglianza del mercato del lavoro. Il Comitato raccomanda allo Stato Membro di adottare una risposta globale alla povertà infantile che garantisca l’accesso dei bambini a risorse adeguate attraverso il sostegno alla partecipazione dei genitori al mercato del lavoro, garantisca l’accesso dei bambini a servizi di qualità a prezzi accessibili e garantisca la partecipazione dei bambini.
- Istruzione, tempo libero e attività culturali (articoli 28, 29, 30 e 31)
Istruzione, compresa la formazione professionale e l’orientamento
- 31. Il Comitato apprezza gli sforzi dello Stato Membro per assicurare che tutte le ragazze e i ragazzi completino un’istruzione primaria e secondaria gratuita, equa e di qualità che porti a risultati di apprendimento pertinenti ed efficaci. Il Comitato è, tuttavia, preoccupato per:
(a) Alti tassi di abbandono scolastico, anche dalla scuola dell’obbligo, di bambini Rom, Sinti e Caminanti, anche in conseguenza di sgomberi forzati;
(b) Lo stato fatiscente di numerosi edifici scolastici che hanno portato, ad esempio, al crollo dei soffitti in 112 occasioni tra il 2014 e il 2016, e alla mancanza di forniture di base per le scuole;
(c) Il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, che si verifica principalmente nell’ambiente scolastico;
(d) Il basso tasso di assistenza e istruzione per la prima infanzia nella parte meridionale dello Stato Membro.
- 32. Prendendo atto dell’Obiettivo 4.A per lo Sviluppo Sostenibile, e in riferimento alle sue precedenti raccomandazioni (CRC / C / ITA / CO / 3-4, paragrafo 61), il Comitato raccomanda allo Stato Membro di:
- a) Accelerare l’integrazione del registro nazionale degli studenti e dei registri regionali per identificare tutti i bambini in età scolare obbligatoria che non vanno a scuola, che non frequentano attività di formazione professionale e non fanno nessun apprendistato, e di sviluppare e promuovere una formazione professionale di qualità per migliorare le capacità dei bambini e dei giovani, specialmente di quelli che abbandonano la scuola; attuare un approccio ai diritti umani all’intero sistema educativo che sia più inclusivo nei confronti dei bambini appartenenti a gruppi di minoranza e dei bambini migranti e sostenga le loro aspirazioni; e attuare efficacemente la strategia nazionale per l’inclusione di Rom, Sinti e Caminanti 2012-2020;
(b) Accelerare la creazione di un registro degli edifici scolastici, garantire che i cittadini abbiano accesso al registro e che gli ambienti scolastici siano accoglienti e sicuri, e realizzare ristrutturazioni sistematiche degli edifici scolastici fatiscenti;
(c) Rafforzare la sensibilizzazione sugli effetti negativi del bullismo e del cyberbullismo e applicare le linee guida contenute nel Piano nazionale per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo a scuola 2016/2017 e adottare e attuare un piano d’azione integrato come previsto dalla Legge n. 71/2017 (16);
(d) Creare un organismo di coordinamento presso il Ministero dell’Istruzione per la collaborazione con le regioni e le amministrazioni locali e introdurre standard strutturali, organizzativi e qualitativi uniformi per i servizi di assistenza e istruzione per l’infanzia basati su una politica globale e olistica di cura e sviluppo della prima infanzia in tutte le regioni.
- Misure speciali di protezione (articoli 22, 30, 32-33, 35-36, 37 (b) – (d), 38, 39 e 40)
Bambini in cerca di asilo e rifugiati
- 33. Il Comitato accoglie con favore l’adozione della Legge 47/2017 sulle misure di protezione per i minori stranieri non accompagnati che rafforzano la protezione dei minori non accompagnati per quanto riguarda l’accesso ai servizi, le garanzie contro l’espulsione, il divieto di ritorno dei minori non accompagnati alla frontiera, delle procedure più appropriate di valutazione dell’età medica e l’accesso accelerato alle procedure di asilo. Il Comitato, tuttavia, deplora profondamente il ritardo nell’adozione dei decreti attuativi per la loro effettiva applicazione. Il Comitato è inoltre preoccupato per:
(a) La Legge n. 132/2018 sulle misure urgenti in materia di protezione internazionale, migrazione e sicurezza pubblica, che include misure per sospendere il processo di asilo per le persone, compresi i bambini, considerati “socialmente pericolosi” o condannati per un crimine, per abolire la protezione umanitaria a favore di un sistema di permessi speciali in circostanze strettamente prescritte e per l’aumento dei periodi di detenzione degli immigrati da 90 a 180 giorni e per il ridimensionamento del sistema dell’accoglienza e dell’integrazione locali ai solo rifugiati riconosciuti e alle persone vulnerabili, compresi i minori non accompagnati;
(b) Le carenze nei centri di accoglienza, di primo e di secondo livello per i minori non accompagnati concernenti la procedura di valutazione dell’età, la mancanza di informazioni e di attività sociali adeguate per i bambini, la durata del soggiorno dei bambini nei centri di emergenza o di primo livello, le nomine in ritardo dei tutori;
16 http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/06/03/17G00085/sg
(c) La mancanza di opzioni permanenti e adeguate di reinsediamento per i rifugiati, in particolare i bambini e le loro famiglie.
- 34. Con riferimento al Commento Generale n. 6 (2005) sul trattamento dei minori non accompagnati e separati al di fuori del loro paese di origine, il Comitato esorta lo Stato Membro a:
(a) Attuare misure specifiche di salvaguardia affinché i minori siano esentati dalle misure previste dalla Legge n. 132/2018;
(b) Facilitare l’accesso al sistema di asilo per i bambini bisognosi di protezione internazionale;
(c) Stabilire adeguati meccanismi di accoglienza e protezione per i minori non accompagnati e separati, compresi quelli che potrebbero aver bisogno di protezione internazionale, assicurando adeguate capacità di accoglienza per loro nello Stato Membro secondo un approccio basato sui bisogni, e assicurando che i sistemi di accoglienza siano fatti su misura per rispondere alle mutevoli tendenze degli arrivi, soprattutto via mare;
(d) Implementare un protocollo uniforme sui metodi di determinazione dell’età che sia multidisciplinare, basato sulla scienza, rispettoso dei diritti dei bambini e utilizzato solo in caso di seri dubbi sull’età dichiarata e in considerazione di prove documentate o di altro tipo disponibili, e di garantire l’accesso a meccanismi di ricorso efficaci;
(e) Implementare efficacemente la fornitura di tutori volontari per minori non accompagnati e separati, assicurando la nomina tempestiva di un tutore competente che abbia le competenze e la disponibilità necessarie e sia libero da qualsiasi potenziale conflitto di interessi;
(f) Trattare i casi che coinvolgono minori non accompagnati e separati in modo positivo, umano e rapido al fine di individuare soluzioni durature;
(g) Dare priorità al trasferimento immediato dei bambini in cerca di asilo e delle loro famiglie fuori dai centri di trattamento regionali e adottare opzioni permanenti e sostenibili di reinsediamento per i rifugiati, in particolare i bambini e le loro famiglie, per garantire loro un soggiorno legale e un accesso ragionevole all’occupazione e altre opportunità;
(h) Migliorare l’attuale sistema di dati per i minori non accompagnati o separati armonizzando le banche dati attualmente esistenti e assicurando che siano incluse tutte le informazioni relative a ciascun bambino.
Bambini in situazioni di migrazione
- 35. Il Comitato è profondamente preoccupato per la situazione dei bambini migranti nello Stato Membro e che la Legge 47/2017 non sia stata ancora attuata.
- 36. Con riferimento ai Commenti Generali Congiunti n. 3 e n. 4 (2017) del Comitato per la protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie / n. 22 e n. 23 (2017) del Comitato sui Diritti dell’Infanzia sui diritti umani dei bambini nel contesto della migrazione internazionale, il Comitato esorta lo Stato Membro a:
(a) Sostenere il miglior interesse del bambino in ogni momento, come considerazione primaria in tutte le situazioni riguardanti i bambini nel contesto della migrazione internazionale, compresi i minori non accompagnati e separati;
(b) Rendere disponibili informazioni e guida legale sui loro diritti e doveri ai bambini migranti, inclusi i diritti umani e libertà fondamentali, protezione e assistenza appropriate, opzioni e percorsi per la migrazione regolare e possibilità di rimpatrio, in una lingua che comprendono;
(c) Rafforzare le misure per ridurre l’apolidia dei bambini migranti;
(d) Sviluppare o basarsi su pratiche nazionali e regionali esistenti per l’ammissione e il soggiorno della durata appropriata sulla base di considerazioni compassionevoli e umanitarie per i bambini migranti costretti a lasciare i loro paesi di origine, compreso l’accesso all’istruzione;
(e) Facilitare l’accesso alle procedure per il ricongiungimento dei bambini migranti con le loro famiglie;
(f) Riesaminare le politiche e le pratiche rilevanti per garantire che non creino, aggravino o aumentino involontariamente le vulnerabilità dei bambini migranti, anche applicando una risposta sensibile ai diritti umani, di genere e disabilità, nonché un approccio sensibile all’età e ai minori, stabilire politiche globali e sviluppare partenariati che si occupino dei bambini migranti in una situazione di vulnerabilità, a prescindere dal loro status migratorio, con il supporto necessario in tutte le fasi della migrazione e tengano conto dei bambini migranti nei sistemi nazionali di protezione dei minori;
(g) Sviluppare le pratiche esistenti per facilitare l’accesso per i bambini migranti in uno stato irregolare a una valutazione individuale che possa portare a uno status regolare, caso per caso e con criteri chiari e trasparenti;
(h) Garantire che le autorità per la protezione dei minori siano tempestivamente informate e incaricate di partecipare alle procedure per la determinazione dell’interesse superiore del minore una volta che un minore non accompagnato o separato attraversa una frontiera internazionale, conformemente al diritto internazionale, anche formando funzionari di frontiera sui diritti del bambino e sulle procedure sensibili ai minori, come quelle che impediscono la separazione familiare e riuniscono le famiglie quando si verifica la separazione familiare;
(i) Rafforzare i meccanismi di riferimento sensibili al genere e sensibili ai minori, comprese migliori misure di screening e valutazioni individuali alle frontiere e nei luoghi di primo arrivo;
(j) Garantire che i bambini migranti siano prontamente identificati nei luoghi di primo arrivo nello Stato Membro e, se non accompagnati o separati, siano tempestivamente indirizzati alle autorità di protezione dei minori e ad altri servizi pertinenti e venga nominato un tutore legale competente e imparziale, che l’unità della famiglia sia protetta e chiunque sostenga legittimamente di essere un minore venga trattato come tale, a meno che non sia diversamente stabilito attraverso una valutazione completa e a misura di bambino;
(k) Rafforzare le misure per fornire un’istruzione di qualità inclusiva ed equa ai bambini migranti, nonché facilitare l’accesso alle opportunità di apprendimento permanente, anche rafforzando le capacità dei sistemi di istruzione e facilitando l’accesso non discriminatorio allo sviluppo e all’assistenza nella prima infanzia, a programmi educativi non formali di istruzione formale per i bambini per i quali il sistema formale è inaccessibile, alla formazione sul posto di lavoro e professionale, all’istruzione tecnica e alla formazione linguistica, nonché promuovendo partnership con tutte le parti interessate che possano sostenere questo sforzo;
(l) Prendere in considerazione la firma del Global Compact delle Nazioni Unite per la migrazione sicura, ordinata e regolare.
Seguito delle precedenti osservazioni conclusive del Comitato sul protocollo facoltativo sulla vendita di bambini, la prostituzione infantile e la pornografia infantile
- 37. Il Comitato accoglie con favore le informazioni fornite sull’attuazione delle sue osservazioni conclusive del 21 giugno 2006 nella relazione iniziale dello Stato Membro nell’ambito del Protocollo Opzionale alla Convenzione sulla vendita di bambini, la prostituzione infantile e la pornografia infantile (CRC / C / OPSC / ITA / CO / 1), e con riferimento alle sue precedenti raccomandazioni (CRC / C / ITA / CO / 3-4, paragrafo 71) raccomanda allo Stato Membro di:
(a) Proseguire gli sforzi per armonizzare pienamente la propria legislazione nazionale con il protocollo facoltativo sulla vendita di bambini, la prostituzione infantile e la pornografia infantile;
(b) Rafforzare le campagne di sensibilizzazione con l’industria del turismo e il pubblico in generale sulla prevenzione dello sfruttamento sessuale dei bambini nel contesto dei viaggi e del turism,o e diffondere ampiamente il codice etico globale dell’Organizzazione Mondiale del Turismo per il turismo tra gli agenti di viaggio e l’industria del turismo;
(c) Rafforzare la sua cooperazione internazionale contro lo sfruttamento sessuale dei bambini nel contesto dei viaggi e del turismo attraverso accordi multilaterali, regionali e bilaterali per la sua prevenzione ed eliminazione.
Seguito delle precedenti osservazioni conclusive del Comitato sul protocollo opzionale sui bambini nei conflitti armati
- 38. Il Comitato accoglie con favore il divieto e la criminalizzazione della vendita di armi leggere e di piccolo calibro nei paesi in cui i bambini sono coinvolti in conflitti armati e la ratifica della Convenzione sulle munizioni a grappolo del dicembre 2011 e la sua attuazione con la Legge n. 95/2011. Tuttavia, si rammarica che lo Stato Membro non abbia modificato la sua dichiarazione ai sensi del Protocollo Opzionale sul coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati, e in particolare non abbia incluso il reclutamento e l’uso di bambini nei conflitti armati come motivo per lo status di rifugiato nella legislazione nazionale. Ricordando le precedenti osservazioni conclusive (CRC / C / ITA / CO / 3-4, paragrafo 72 e CRC / C / OPAC / ITA / CO / 1), il Comitato raccomanda allo Stato Membro di:
(a) Modificare la sua dichiarazione ai sensi del Protocollo Opzionale sull’età minima per il reclutamento al fine di conformarsi alla legislazione nazionale di un’età minima di 18 anni;
(b) Includere specificamente il reclutamento e l’uso di bambini nei conflitti armati come motivo per lo status di rifugiato nella legislazione nazionale;
(c) Garantire che i principi e le disposizioni della Convenzione e il Protocollo Opzionale sul coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati siano ben presenti nel programma per studenti delle scuole militari, coscritti e persone in servizio militare attivo;
(d) Estendere il mandato dell’Autorità italiana per l’infanzia e l’adolescenza per monitorare le scuole militari, anche al fine di poter ricevere e occuparsi di reclami da parte di bambini ammessi nelle scuole militari.
- Ratifica degli strumenti internazionali sui diritti umani
- 39. Il Comitato raccomanda che lo Stato Membro, al fine di rafforzare ulteriormente l’adempimento dei diritti dei bambini, valuti la ratifica della Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie.
- Implementazione e reporting
- Follow-up e diffusione
- 40. Il Comitato raccomanda allo Stato Membro di prendere tutte le misure appropriate per assicurare che le raccomandazioni contenute nelle presenti osservazioni conclusive siano pienamente attuate. Il Comitato raccomanda inoltre che il quinto e il sesto rapporto periodico combinato, le risposte scritte all’elenco delle questioni e le presenti osservazioni conclusive siano rese ampiamente disponibili nelle lingue del paese.
- Meccanismo nazionale per la segnalazione e il follow-up
- 41. Il Comitato accoglie con favore l’istituzione e il relativo mandato del Comitato interministeriale per i diritti umani17 guidato dal Ministero degli affari esteri e raccomanda allo Stato Membro di stanziare le risorse umane, tecniche e finanziarie necessarie affinché il Comitato interministeriale per i diritti umani18 funzioni come struttura governativa permanente incaricata di coordinare e preparare relazioni e di impegnarsi con i meccanismi internazionali e regionali in materia di diritti umani, nonché di coordinare e tener traccia delle azioni di follow-up nazionale e di attuare gli obblighi derivanti dal trattato e le raccomandazioni e le decisioni emanate da tali meccanismi . Il Comitato sottolinea che il Comitato interministeriale per i diritti umani dovrebbe avere la capacità di consultarsi sistematicamente con la società civile e con l’istituto nazionale per i diritti umani una volta costituito. C. Next report C. Prossimo Rapporto
- 42. Il Comitato invita lo Stato Membro a presentare il suo settimo rapporto periodico entro il 4 ottobre 2023 e ad includere in esso informazioni sul follow-up delle presenti osservazioni conclusive. La relazione deve essere conforme alle specifiche linee guida armonizzate di rendicontazione del trattato adottate dal Comitato il 31 gennaio 2014 (CRC / C / 58 / Rev.3) e non deve superare le 21.200 parole (cfr. Risoluzione 68/268 dell’Assemblea Generale, paragrafo 16). . Nel caso in cui venisse presentato un rapporto che supera il limite di parole stabilito, allo Stato Membro verrà chiesto di abbreviare la relazione in conformità con la risoluzione sopra menzionata. Se lo Stato Membro non è in grado di esaminare e ripresentare il rapporto, la traduzione dello stesso ai fini della considerazione da parte dell’organismo del trattato non può essere garantita.
- 43. Il Comitato invita inoltre lo Stato Membro a presentare un documento di base aggiornato, non superiore a 42.400 parole, in conformità con i requisiti sul documento di base comune contenuti nelle linee guida armonizzate sulla rendicontazione ai sensi dei trattati internazionali sui diritti umani, comprese le linee guida sul documento di base comune e sui documenti specifici del trattato (vedi HRI / GEN / 2 / Rev.6, cap. I) e paragrafo 16 della Risoluzione 68/268 dell’Assemblea Generale.
17 https://cidu.esteri.it/comitatodirittiumani/it
18 https://cidu.esteri.it/comitatodirittiumani/it/ambasciata/contatti
Traduzione amatoriale
CRC oss. conclusive ITA
Di seguito il report italiano prodotto dalla Rete L’ABUSO che ha portato il comitato alle conclusioni del capitolo 21 Report Rete L’ABUSO EN FR
Versione in italiano Report Rete L’ABUSO IT